Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri-Min.  Affari
Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e  difeso
dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato,  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011  n.
5 recante "l'istituzione  di  un  Fondo  per  il  microcredito  nella
regione Molise". 
    Nella seduta del 5 maggio 2011 il Consiglio  dei  Ministri,  Min.
Affari  Regionali,  ha   deliberato   di   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n.  5
secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. 
 
                               Diritto 
 
    La legge regionale in esame, recante l'istituzione  di  un  Fondo
per  il  microcredito  nella   regione   Molise,   presenta   profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, comma  1,
secondo il quale  "Sono  destinatari  degli  interventi  regionali  i
soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie,  residenti
in Molise  da  almeno  un  armo',  e  con  una  situazione  economica
equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro". 
    Tale  disposizione,  infatti,  nella  parte  in  cui  circoscrive
l'accesso al microcredito ai soggetti "residenti in Molise da  almeno
un anno", introduce inequivocabilmente una  preclusione  destinata  a
discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze
sociali fornite dalla Regione i cittadini che  non  vi  risiedono  da
almeno un anno. 
    I°.-Tale  esclusione  assoluta  discrimina  intere  categorie  di
persone  in  quanto  fondata  sulla   mancanza   di   una   residenza
temporalmente protratta per almeno un anno, violando il principio  di
uguaglianza di  cui  all'art.  3  Cost.,  in  quanto  -  analogamente
all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.  6  del
2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della  l.r.  n.
24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale  dalla  Consulta
con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto  normativo  un
elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna  ragionevole
correlabilita'  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
beneficio (quale la residenza protratta da  almeno  un  anno)  e  gli
altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di  bisogno  e
di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto  tale)  che
costituiscono  il  presupposto  di  fruibilita'  di  una  provvidenza
sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate
su particolari tipologie di residenza o sulla  territorialita'  volte
ad escludere proprio coloro che risultano  i  soggetti  piu'  esposti
alle condizioni di bisogno e di disagio che un  siffatto  sistema  di
prestazioni  e  servizi  si  propone  di  superare  perseguendo   una
finalita' eminentemente sociale. 
    Nella citata  sentenza  n.  40  del  2011  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale infatti conclude affermando che "tali  discriminazioni
contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle  misure
che compongono il  complesso  e  articolato  sistema  di  prestazioni
individuato dal legislatore regionale  nell'esercizio  della  propria
competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di
ragionevolezza imposto dal  rispetto  del  principio  di  uguaglianza
(art. 3 Cost.)". 
    Allo stesso modo, la Consulta, gia' con la sentenza  n.  432  del
2005, aveva dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.8,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio  2002,  n.  1
(come modificata dall'art. 5, della legge della Regione  Lombardia  9
dicembre 2003, n. 25) nella parte in  cui  escludeva  "gli  stranieri
residenti  nella  Regione  Lombardia"  dagli  aventi   diritto   alla
"circolazione  gratuita  di  trasporto  pubblico  riconosciuto   alle
persone invalide per cause civili". 
    II°.- Inoltre non puo' non rilevarsi che la  disposizione  appare
in contrasto anche  con  i  principi  di  libera  circolazione  e  di
soggiorno in  qualsiasi  parte  del  territorio  sancito  e  tutelato
dall'art.16,  comma  1,  cost.  proprio  al  fine  di   evitare   che
limitazioni    o    imposizioni    di    qualsiasi    natura    anche
amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni  e
servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni
o  pesi  alla  liberta'  (intesa  anche  in   senso   temporale)   di
circolazione e di residenza.