Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri-Min. Affari Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5 recante "l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise". Nella seduta del 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri, Min. Affari Regionali, ha deliberato di sollevare questione di legittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5 secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. Diritto La legge regionale in esame, recante l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise, presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, secondo il quale "Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un armo', e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro". Tale disposizione, infatti, nella parte in cui circoscrive l'accesso al microcredito ai soggetti "residenti in Molise da almeno un anno", introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno un anno. I°.-Tale esclusione assoluta discrimina intere categorie di persone in quanto fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno un anno, violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra la condizione positiva di ammissibilita' al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilita' di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza o sulla territorialita' volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalita' eminentemente sociale. Nella citata sentenza n. 40 del 2011 codesta Ecc.ma Corte costituzionale infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)". Allo stesso modo, la Consulta, gia' con la sentenza n. 432 del 2005, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (come modificata dall'art. 5, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva "gli stranieri residenti nella Regione Lombardia" dagli aventi diritto alla "circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle persone invalide per cause civili". II°.- Inoltre non puo' non rilevarsi che la disposizione appare in contrasto anche con i principi di libera circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio sancito e tutelato dall'art.16, comma 1, cost. proprio al fine di evitare che limitazioni o imposizioni di qualsiasi natura anche amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni e servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni o pesi alla liberta' (intesa anche in senso temporale) di circolazione e di residenza.